Un po’ di storia….

La parola “obiezione” deriva dal latino “obicere”, che significa contrapposizione, rifiuto; l’obiezione di coscienza è infatti il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L’obiettore di coscienza è dunque un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all’uso delle armi ed attività ad esse collegate.

La storia

La storia dell’obiezione di coscienza ha le sue radici all’inizio del Cristianesimo, ma in Italia inizia a manifestarsi soltanto con l’Unità d’Italia(1861), con l’introduzione della coscrizione obbligatoria.

Ma l’avversione alle istituzioni militari iniziano ad avere rilevanza solamente nella prima guerra mondiale- ci furono circa un milione e mezzo di casi di disobbedienza alla leva.

Tuttavia i primi due casi di obiezione di coscienza si verificarono nel secondo dopoguerra per motivi religiosi (Rodrigo Castello ed Enrico Ceroni) e politici (Pietro Pinna, nonviolento,condannato più volte finchè fu prosciolto dal dovere del servizio militare).

Durante gli anni ’60 si verificano i primi casi di obiettori cattolici e proprio in tale circostanza emerge la figura di Don Milani, che venne condannato nel 1967 (già deceduto) per aver scritto l’opuscolo “l’obbedienza non è più una virtù”. Il resto della chiesa sembrò disinteressarsi al problema.
Questi processi scossero l’opinione pubblica e portarono alla ribalta il problema dell’obiezione di coscienza, registrando importanti prese di posizione a favore dell’OdC.

Intanto, sempre negli anni ’60, Il Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, autorizzò la proiezione del film “Non uccidere” – incentrato sul tema dell’obiezione di coscienza – nonostante il divieto imposto dalla censura.

Fino alla fine degli anni ’60, il numero degli obiettori rimase basso, quasi tutti testimoni di Geova con poche eccezioni, anarchici, nonviolenti, socialisti e pochissimi cattolici; molti obiettori finirono in carcere, mentre al Parlamento vennero presentati diversi progetti di legge, dei quali però nessuno venne approvato.

Dopo il ’68 l’obiezione per motivi politici, oltre a quelli etico-religiosi si afferma come mai prima.
Cresceva il numero dei giovani che sceglievano il carcere al servizio militare.

Esemplare fu il caso dei giovani della Valle del Belice in Sicilia, colpita da un terremoto nel 1968, che obiettarono in massa per protestare contro il mancato aiuto da parte dello Stato. Nel 1972 gli obiettori in carcere erano varie centinaia.

La classe politica, quindi, approvò, pur sotto l’influenza delle gerarchie militari e delle forze politiche contrarie, il disegno di legge Marcora, restrittivo e punitivo, invece di quello Fracanzani più attinente alle richieste delle organizzazioni di obiettori.
Passò così la legge 15 dicembre 1972, n. 772 che dava il diritto all’obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici.

La legge “Marcora” rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare sostituendolo con uno non armato. Con questa legge l’obiezione di coscienza non veniva ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni: la gestione del servizio civile restava nelle mani del Ministero della Difesa.

La legge restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali militari) fece nascere subito un movimento di lotta degli obiettori che si unirono nella Lega Obiettori di Coscienza (LOC).

Dopo una serie di tentativi falliti nel Luglio del 1998 si giunge finalmente all’approvazione della legge 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. Con questa ultima legge l’obiezione di coscienza diventa un diritto della persona: il Servizio Civile rappresenta un modo alternativo di “servire la patria”, con una durata pari al servizio militare, anche se non con gli stessi “privilegi”.

La gestione del servizio civile sostitutivo del servizio militare passa all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000), presso la Presidenza del Consiglio.

La Legge 14 novembre 2000, n. 331 recante “Norme per l’istituzione del Servizio Militare professionale”, muta profondamente la natura del Servizio di leva che diventa volontario e professionale.

Nell’agosto 2004 il Parlamento anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria con la Legge 23 agosto 2004 n. 226, “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

Si chiude un capitolo della storia istituzionale del nostro Paese e si apre una nuova prospettiva al passo con i tempi e con le esigenze della società: il Servizio Civile Nazionale. Diverso dal servizio militare sia per benefici che per funzioni.

.